Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 21 aprile 1983, causa 282/81
Epigrafe
Nella causa 282/81,
Salvatore Ragusa, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso lo stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca, con ľavv. Cesare Ribolzi, del foro di Milano, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio delľavv. Victor Biel, 18 A, rue des Glacis,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall avv. Eugenio de March, membro del suo ufficio legale, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Paolo De Caterini, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione relativa alla nomina del capo divisione responsabile del progetto «Super Sara» presso la direzione «Progetti» dello Stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, G. Bosco e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti
punto 1
Nel mese di maggio 1980, con avviso di posto vacante COM/R/522/80, veniva dichiarato vacante un posto di capo divisione incaricato della realizzazione del progetto «Super Sara» nell'ambito della direzione «progetti» dello stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca. Al capo divisione doveva in particolare essere dato l'incarico di elaborare i piani d'esecuzione del programma, di distribuire i fondi necessari, di gestire i contratti di ricerca, di seguire l'avanzamento tecnico e finanziario delle ricerche, di raccogliere e controllare i rapporti di progressione e di fine studio, di redigere note sintetiche e proposte, di assumere la responsabilità delle «relazioni esterne» concernenti lo scopo perseguito dal programma considerato, di organizzare riunioni e lavori dei comitati e dei gruppi d'esperti rappresentanti gli Stati membri, i paesi terzi e gli organismi internationali e d'organizzare la comunicazione ed il trasferimento delle conoscenze. Ai candidati si richiedevano conoscenze a livello universitario o esperienze professionali equivalenti, conoscenze approfondite nel settore della sicurezza dei reattori, una buona formazione scientifica generale, preferibilmente polivalente, una buona conoscenza dei regolamenti e procedure amministrative e l'attitudine a dirigere un programma importante sia sul piano scientifico e tecnico sia su quello finanziario.
Cinque persone presentavano entro il termine fissato del 6 giugno 1980 la propria candidatura per detto posto. Di queste, quattro erano dello stabilimento di Ispra ed una di un altro stabilimento del CCR. Fra i quattro candidati di Ispra vi erano il ricorrente, cinquantaduenne e cittadino italiano, entrato in servizio presso lo stabilimento di Ispra nel 1965, ed inquadrato al grado A 4 dal 1971, ed il sig. Randles, cinquantenne, cittadino britannico, entrato in servizio presso lo stabilimento di Ispra nel 1964 ed inquadrato al grado A 4 dal 1973.
punto 2
I poteri conferiti dallo Statuto del personale all'autorità investita del potere di nomina spettano, per la nomina di un dipendente di grado A 3 presso lo stabilimento di Ispra, al direttore generale del Centro comune di ricerca.
Dalla nota 23 ottobre 1979, inviata dal direttore generale del CCR ai direttori dei vari stabilimenti, risulta che era stato concluso un accordo fra il CCR ed i rappresentanti del personale su uno schema di procedura da applicare alle operazioni di assunzione nelle varie sedi d'assegnazione del CCR. Tale schema di procedura era descritto nella suddetta nota nel modo seguente:
«— La selezione dei candidati ritenuti idonei a svolgere le funzioni da ricoprire awienne nell'ambito di un comitato di assunzione locale.
Il Comitato è composto, in ogni sede, da:
un membro che rappresenta il servizio interessato dall'avviso,
un membro che rappresenta l'amministrazione,
un membro indipendente (rispetto al servizio utilizzatore),
un membro nominato dal locale Comitato del personale.
Detto organo consultivo interviene in base ad una preselezione delle candidature effettuata dai servizi amministrativi, in collegamento con i servizi utilizzatori. Da questi viene redatta, per essere sottoposta ai membri del Comitato di assunzione, una tabella riepilogativa delle candidature esaminate, nonché dei relativi giudizi.
Il comitato decide quali candidati sottoporre ad un colloquio; questo deve aver luogo se richiesto, con domanda motivata, anche da uno solo dei membri del Comitato.
In esito ai suoi lavori, il comitato sottopone all'autorità competente il o i candidati ritenuti indonei all'impiego (se del caso, in ordine di precedenza) allegando ogni eventuale commento considerato utile per la scelta dell'AIPN.
In base alla “lista d'idoneità”, in tal modo stabilita, i servizi amministrativi ed i rappresentanti del personale entrano in contatto al fine di proporre una graduatoria.
Contemporaneamente, il responsabile amministrativo della sede interessata richiede anche il parere dei responsabili della gestione del personale del CCR per garantire l'armonizzazione delle graduatorie.
L'insieme dei pareri dati dai suddetti organi è infine sottoposto all'autorità competente in una col fascicolo sul quale essa è chiamata a decidere.»
punto 3
L'11 giugno 1980, il ricorrente veniva convocato per un abboccamento dal direttore generale aggiunto del CCR, direttore dello stabilimento di Ispra, a proposito della sua candidatura.
Con lettera 12 giugno 1980 questo informava il direttore generale del CCR di aver sentito separatamente i quattro candidati interni propostisi per il posto in questione e che, in considerazione del fatto che si trattava di candidature interne, non si era sentito obbligato a seguire la procedura descritta nella surriportata nota del direttore generale. Esso aggiungeva che «dopo aver dato in tal modo ai candidati l'occasione di esprimersi apertamente, dopo aver valutato nel suo insieme il contesto tecnico e politico, e dopo aver considerato i candidati sia sul piano tecnico (competenze, esperienze) che caratteriale (personale)» aveva preferito il sig. Randles e che proponeva quindi il suo nome.
Con nota 1° luglio 1980, il direttore dello stabilimento di Ispra chiedeva a tre dirigenti dello stabilimento di convocare il quinto candidato, proveniente da un altro stabilimento, per avere un'idea della sua candidatura, aggiungendo che eccezionalmente poteva partecipare all'incontro un membro del locale Comitato del personale di grado almeno pari a quello del candidato. Esso aggiungeva che in un'organizzazione nella quale ognuno assumeva le proprie responsabilità, una candidatura del genere doveva essere esaminata solo dalla gerarchia superiore del CCR.
Il 14 luglio 1980, il comitato di reclutamento composto da un dipendente di grado A 3 del quadro tecnico scientifico quale responsabile della gerarchia, da un dipendente di grado A 4 del quadro amministrativo quale rappresentante della divisione amministrazione e personale, da un dipendente di grado A 5 del quadro tecnico scientifico, nonché da un dipendente di grado Β 3 del quadro tecnico quale rappresentante del personale, concludeva che «a seguito dell'esame dei fascicoli dei cinque candidati ed in considerazione dei caratteri particolari dell'avviso di posto vacante», risultava che il sig. Randles ed altri due candidati erano ritenuti i più adatti a coprire tale incarico, con precedenza per il sig. Randles al quale le conoscenze più specifiche nel settore considerato conferivano un netto vantaggio. Il nome del ricorrente non figurava in detta lista.
Con nota di servizio 22 agosto 1980 del direttore generale aggiunto, il personale dello stabilimento di Ispra veniva informato che, con effetto dal 1° agosto 1980, il sig. Randles era nominato capo divisione nel posto di cui trattasi.
punto 4
Il 21 novembre 1980, il ricorrente proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, contro la nomina del sig. Randles, assumendo che questa era viziata d'illegittimità in quanto la decisione era stata adottata in precedenza per motivi di cittadinanza del candidato e che, d'altra parte, non era stata seguita la procedura del comitato di assunzione.
Con lettera 5 giugno 1981, comunicata al ricorrente il 22 luglio 1981, questo veniva informato che la Commissione aveva respinto il suo reclamo. Per quel che riguarda la scelta dell'autorità investita del potere di nomina, la decisione era basata sul fatto che «in via subordinata ed a parità di titoli e d'esperienza professionale riconosciuti (ľAIPN è giudice unico in questo campo), non è vietato all'amministrazione di far intervenire sussidiariamente il criterio della cittadinanza come criterio preferenziale». La lettera affermava inoltre che se effettivamente non era stata strettamente rispettata la procedura descritta nella nota del direttore generale aggiunto, cionondimeno l'applicazione di detta procedura non era obbligatoria e che, peraltro, nel-l'operare la selezione dei candidati non era stato nella fattispecie ignorato lo spirito della nota.
punto 5
Durante il 1981, il ricorrente si vedeva affidare importanti compiti di coordinamento per la realizzazione del progetto «Super Sara». Esso redigeva vari studi sull'affidabilità del progetto e sui problemi che. sollevava. Nell'estate del 1981 veniva creata una «task force» interna, diretta da un funzionazio con la qualifica di direttore, al fine di dare la precedenza al progetto «Super Sara» ed accelerarne al massimo la realizzazione. Nell'ambito di detta unità amministrativa, al ricorrente venivano affidati importanti compiti.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti ed il procedimento scritto
punto 1
Con atto pervenuto nella cancelleria della Corte il 28 ottobre 1981, il ricorrente ha proposto ricorso contro la Commissione. Esso conclude che la Corte voglia:
annullare la decisione con cui l'Autorità investita del potere di nomina ha nominato il sig. Jack Randles al posto di capo della divisione «Progetto Super Sara» presso la direzione progetti dello stabilimento di Ispra, per i vizi denunciati in ricorso;
invitare la Commissione a rinnovare la procedura relativa al conferimento del grado e dell'impiego anzidetto;
porre a carico della convenuta le spese di giudizio.
La Commissione conclude che la Corte voglia:
respingere il ricorso come infondato nel merito;
condannare il ricorrente alle spese.
punto 2
Il procedimento scritto si è svolto ritualmente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato la Commissione a rispondere a taluni quesiti relativi alla procedura di assunzione ed a trasmettere alla Corte i documenti ad essa relativi.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti svolti dalle parti nel procedimento scritto › 1. Inosservanza della procedura rituale
paragrafo 1
a) Il ricorrente assume che le operazioni di nomina si sono, nella fattispecie, svolte in contrasto con lo schema di procedura all'uopo disposto nella nota del direttore generale 23 ottobre 1979.
Il rispetto di tale procedura, sebbene questa non sia espressamente prevista dallo Statuto del personale, è vincolante in quanto si tratta di disposizioni stabilite di comune accordo con le organizzazioni del personale, in quanto «semplificazioni» lasciate alla discrezione dell'amministrazione svuoterebbero la procedura di qualsiasi significato ed, inoltre, in quanto, nel caso di specie, tali «semplificazioni» sono state introdotte personalmente dal direttore generale aggiunto, direttore dello stabilimento, il quale non è l'autorità investita del potere di nomina. Nella lettera del 12 giugno 1980, questo ha chiaramente manifestato la sua intenzione di non seguire la procedura prevista.
Nel caso in esame, tutte le candidature avrebbero dovuto essere sottoposte ad un comitato costituito, in analogia con l'art. 3 dell'allegato III dello Statuto, da membri di grado almeno pari a quello del posto da coprire. Ora, uno solo dei membri del comitato che si è pronunciato sui candidati soddisfaceva effettivamente questa condizione. Inoltre, il comitato avrebbe dovuto sentire personalmente i candidati e non pronunciarsi solo in base agli atti.
La lettera del direttore generale aggiunto 12 giugno 1980 ha reso praticamente impossibile per il comitato di assunzione adottare una soluzione diversa da quella proposta dal capo dello stabilimento. La procedura è quindi consistita in inutili formalità destinate solo a ratificare una decisione già sostanzialmente adottata.
b) La Commissione sostiene che si può riconoscere a una procedura del genere, non prevista dallo Statuto, solo valore di provvedimento interno senza carattere di stretto diritto, la cui inosservanza non può configurare una violazione di forme sostanziali in quanto non è stata misconosciuta alcuna garanzia statutaria.
Inoltre, la procedura di cui trattasi, prevista essenzialmente per semplificare e standardizzare la procedura di selezione per i posti di grado meno elevato non è adatta per cariche che prevedono compiti direttivi per i quali le caratteristiche personali di ogni candidato vanno considerate in funzione dei requisiti dei compiti da svolgere. Nel caso di specie, l'autorità investita del potere di nomina, contrariamente alla proposta del direttore dello stabilimento di procedere direttamente alla nomina, ha tuttavia seguito nei limiti del possibile tale procedura.
La decisione di non convocare i candidati è stata liberamente adottata dal comitato di assunzione stesso e non dal direttore dello stabilimento. Una possibilità del genere è peraltro espressamente prevista dallo schema di procedura.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti svolti dalle parti nel procedimento scritto › 2. Scelta di un candidato già decisa in precedenza
paragrafo 1
a) Secondo il ricorrente, dall'insieme dei fatti si desume che la decisione di nominare il sig. Randles era già stata adottata in precedenza per motivi politici e di cittadinanza e che la procedura di selezione aveva il solo scopo di ratificare tale scelta.
In proposito sono illuminanti il contenuto della lettera del direttore generale aggiunto 12 giugno 1980 e l'incontro avuto con lo stesso l'11 giugno 1980. Durante questo incontro, il direttore generale aggiunto ha infatti, chiaramente informato il ricorrente che la sua candidatura non poteva essere presa in considerazione per motivi di carattere politico e che il candidato proposto all'autorità investita del potere di nomina era il sig. Randles, cittadino britannico. Viste le circostanze, sarebbe stato praticamente impossibile che il direttore generale aggiunto venisse apertamente smentito sia dal comitato di assunzione, sia dal direttore generale.
b) La Commissione contesta che la decisione di nominare il sig. Randles fosse già stata adottata in precedenza. Eventuali affermazioni del direttore generale aggiunto in un abboccamento privato, se fossero effettivamente state fatte, quanto meno in termini così categorici, potrebbero esprimere solo il punto di vista del tutto personale del loro autore. La lettera 12 giugno 1980 non vincola affatto l'autorità investita del potere di nomina. La proposta del direttore generale aggiunto di non rispettare la procedura interna non è d'altra parte stata seguita dall'autorità investita del potere di nomina.
Il direttore generale è la sola persona competente ad adottare una decisione come quella di cui è causa e, sul piano procedurale, il direttore dello stabilimento non ha neppure il potere di presentare proposte. Nulla consente di affermare che il direttore generale non ha deciso in piena autonomia, in seguito ad un esame obiettivo ed attento di tutti gli elementi di valutazione dei meriti dei vari candidati in relazione alle esigenze del posto da coprire.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti svolti dalle parti nel procedimento scritto › 3. Misconoscimento dei criteri di selezione
paragrafo 1
a) Secondo il ricorrente, l'autorità investita del potere di nomina ha attribuito troppa importanza al criterio della ripartizione geografica o nazionale ed ha misconosciuto i suoi meriti e le sue qualifiche rispetto a quelli del sig. Randles.
Mentre il sig. Randles, quale specialista di termo-idraulica e di comportamento dei combustibili nucleari aveva solo alcune delle competenze assai disparate richieste dalla funzione di responsabile del progetto Super Sara, esso aveva invece una formazione polivalente provata da una profonda conoscenza nel settore della sicurezza dei reattori e nelle varie scienze e materie che il candidato a detto posto doveva padroneggiare. Esso aveva quindi per quel posto non solo la stessa qualificazione, ma una qualificazione superiore a quella del sig. Randles.
L'ulteriore evoluzione dei fatti ha peraltro dimostrato che la nomina del sig. Randles aveva avuto effetti contrari al buon funzionamento del servizio poiché, per rimediare ai problemi ed alle insufficienze manifestatesi dopo la nomina dello stesso, era apparso necessario creare una «task force» nell'ambito della quale il ricorrente era chiamato a svolgere funzioni molto importanti, più importanti, in particolare, di quelle del sig. Randles. La creazione di detta «task force» era in sostanza basata sugli studi e sulle concezioni elaborati dallo stesso ricorrente.
Stando così le cose, l'autorità investita del potere di nomina non poteva, senza trasgredire gli artt. 5, n. 3, 7, 27 e 45, n. 1, dello Statuto del personale, preferire il criterio puramente sussidiario dell'equilibrio geografico.
b) La Commissione contesta, anzitutto che il criterio di ripartizione geografica abbia svolto un ruolo decisivo ed importante nella presente fattispecie. È assolutamente normale che il direttore generale aggiunto, nella lettera del 12 giugno 1980, nel dare il suo parere personale, si sia espresso su tutti gli elementi relativi sia ai meriti dei vari candidati, sia alle esigenze ed alla situazione generale del servizio interessato, ivi compreso l'equilibrio geografico.
L'equilibrio geografico ha peraltro costituito, nel caso di specie, una legittima preoccupazione poiché dalle statistiche degli effettivi dello stabilimento di Ispra al 30 novembre 1981 risulta che su 26 dipendenti di grado A 3, di cui 23 del quadro tecnico o scientifico, uno solo, cioè proprio il sig. Randles, era cittadino britannico, mentre 10 erano cittadini italiani.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il sig. Randles è stato scelto solo in base al rigoroso esame comparativo dei suoi meriti rispetto a quelli degli altri candidati. Il comitato di assunzione è peraltro giunto all'unanimità alla medesima conclusione. Tale esame comparativo dei meriti dei candidati rientra esclusivamente nel potere discrezionale dell'amministrazione che non era tenuta a giustificare i motivi della sua valutazione.
Non si possono trarre conseguenze da una situazione di fatto sorta dopo la nomina del sig. Randles. Da un lato se la Commissione aveva deciso di dare la precedenza al progetto Super Sara e di creare a tal fine una «task force» nell'ambito della quale momentaneamente sia il sig. Randles che il ricorrente svolgevano mansioni e compiti diversi da quelli precedenti, ma di pari importanza, non se ne può dedurre che il sig. Randles si era rivelato inadatto ad assumere i compiti attribuitigli. D'altro lato, sul piano giuridico, è inconcepibile che un giudizio sulla legittimità della nomina del titolare di un posto sia basato sulla valutazione del modo in cui lo stesso svolgeva le sue funzioni dopo la nomina.
SENTENZA › In fatto › IV — Le risposte ai quesiti posti dalla Corte
paragrafo 1
Rispondendo ai quesiti posti dalla Corte una volta conclusa la fase scritta, la Commissione ha anzitutto descritto l'origine dello schema di procedura comunicato, con nota 23 ottobre 1979, dal direttore generale del CCR ai direttori dei vari stabilimenti. Se ne desume che tale procedura è stata elaborata in una serie di riunioni coi rappresentanti del personale del CCR per armonizzare le procedure di assunzione in vigore nei vari stabilimenti. Dai verbali di dette riunioni risulta che ad un certo punto della discussione si era prospettato di stabilire che il membro designato dal Comitato del personale dovesse appartenere, di massima, alla categoria a cui appartiene il grado del posto da coprire, e che fosse obbligatorio un incontro coi candidati, requisiti che non compaiono più nella nota del direttore generale 23 ottobre 1979.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la procedura di reclutamento di cui è causa, la Commissione ha chiarito che il direttore dello stabilimento di Ispra si è incontrato, il 12 e 13 giugno 1980, coi quattro candidati di quello stabilimento e che, a seguito di detti incontri, ha inviato la lettera 12 giugno 1980. Successivamente, egli è venuto a conoscenza di una quinta candidatura, quella di un dipendente dello stabilimento di Karlsruhe, che ha ricevuto per un colloquio il 4 luglio 1980.
paragrafo 3
Poiché il direttore dello stabilimento di Ispra aveva sostenuto nella lettera 12 giugno 1980, che non occorreva seguire la procedura di cui alla nota 23 ottobre 1979, il Comitato del personale dello stabilimento si è rivolto al direttore generale del CCR il quale, con nota 1o luglio 1980 inviata al direttore dello stabilimento, confermava la necessità di riunire il comitato di assunzione.
paragrafo 4
Veniva quindi costituito e convocato il comitato di assunzione. Questo esaminava gli atti di candidatura ed i fascicoli dei candidati, ma non riteneva utile sottoporre i candidati ad un colloquio.
paragrafo 5
Il parere dato dal comitato il 14 luglio 1980, i fascicoli personali e gli atti di candidatura sono stati trasmessi al direttore generale che ha deciso di nominare il sig. Randles al posto di cui trattasi.
SENTENZA › In fatto › V — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 3 febbraio 1983, il ricorrente, con l'aw. Marchesini del foro di Milano, e la Commissione, rappresentata dal suo agente E. de March, con l'aw. de Caterini del foro di Roma, hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
Il ricorrente ha in particolare sottolineato che nella relazione del comitato di assunzione del 14 luglio 1980 manca l'indicazione del «membro indipendente (rispetto al servizio di assegnazione)» e compaiono due «rappresentanti del personale», nonché il fatto che la copia di detta relazione esibita alla Corte non porta la firma del sig. Ardente. Esso non ha tuttavia contestato che il sig. Ardente abbia effettivamente partecipato ai lavori del comitato.
paragrafo 3
Invitata a presentare dopo l'udienza l'originale del documento, la Commissione ha informato la Corte che questo era andato smarrito. La copia con carta carbone del documento, esibita dalla Commissione, non porta la suddetta firma. La Commissione ha inoltre esibito una dichiarazione 8 febbraio 1983 dei sigg. Ooms ed Ardente, i quali affermano «in qualità di rappresentanti del personale» nel comitato di assunzione di cui trattasi, che la loro presenza in detto comitato si era limitata essenzialmente a controllare che fossero rispettate le disposizioni statutarie e che la mancanza della firma del sig. Ardente in calce alla relazione non significa che esso non ha sottoscritto le conclusioni cui la stessa è pervenuta.
paragrafo 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 3 marzo 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 ottobre 1981, Salvatore Ragusa, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso lo stabilimento di Ispra del Centro comune di ricerca (in prosieguo CCR), ha proposto un ricorso volto all'annullamento della nomina del sig. Jack Randles al posto, creato ex novo, di capo della divisione del progetto «Super Sara».
punto 2
L'impiego di cui trattasi, di grado A 3, aveva costituito oggetto dell'avviso di posto vacante COM/R/522/80. Quattro dipendenti dello stabilimento di Ispra ed uno di un altro stabilimento presentavano la propria candidatura. Fra i candidati di Ispra figuravano il ricorrente, cittadino italiano, ed il Randles, cittadino britannico.
punto 3
Per le operazioni d'assunzione di competenza dell'autorità locale in ciascuna delle varie sedi d'assegnazione del CCR, il direttore generale dello stesso, quale autorità che ha il potere di nomina, a seguito di una riunione coi rappresentanti del personale, aveva stabilito, con nota 23 ottobre 1979 inviata ai direttori dei vari stabilimenti locali, una procedura secondo cui le decisioni dell'autorità che ha il potere di nomina vengono adottate dopo aver consultato un comitato di assunzione locale. Secondo tale nota, il comitato è composto in ogni sede da
«— un membro che rappresenta l'ufficio interessato dall'avviso,
— un membro che rappresenta l'amministrazione,
— un membro indipendente (rispetto al servizio di assegnazione),
— un membro nominato dal locale Comitato del personale».
punto 4
L'11 ed il 12 giugno 1980, il direttore dello stabilimento di Ispra riceveva, per un colloquio, i quattro candidati di Ispra. Con lettera 12 giugno 1980, esso informava il direttore generale del CCR che non si era sentito obbligato a seguire la procedura stabilita dalla suddetta nota 23 ottobre 1979. Esso comunicava che «dopo aver dato in tal modo ai candidati l'occasione di esprimersi apertamente, dopo aver valutato nel suo insieme il contesto tecnico e politico, e dopo aver considerato i candidati sia sul piano tecnico (competenze, esperienze) che caratteriale (personale)» aveva preferito il Randles e che lo proponeva per il posto di cui trattasi. Essendo successivamente venuto a conoscenza di una quinta candidatura, presentata da un candidato esterno, esso riceveva, il 4 luglio 1980, anche l'ultimo candidato, per un colloquio.
punto 5
In seguito all'intervento del Comitato del personale dello stabilimento di Ispra, il direttore generale del CCR confermava al direttore dello stabilimento che era necessario riunire il comitato d'assunzione di cui alla sua nota 23 ottobre 1979. Veniva quindi costituito il comitato d'assunzione il quale, dopo aver esaminato i fascicoli dei cinque candidati e tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'avviso di posto vacante, concludeva che erano ritenuti più idonei ad occupare quel posto il Randles e due altri candidati, fra i quali non figurava il ricorrente, con precedenza per il Randles a causa delle sue conoscenze più specifiche nel settore considerato.
punto 6
II parere del comitato d'assunzione, nonché i fascicoli personali e gli atti di candidatura di tutti i candidati venivano trasmessi al direttore generale del CCR. Con nota 22 agosto 1980, questi nominava il Randles al posto di cui trattasi.
punto 7
In seguito al rigetto del reclamo avverso tale decisione presentato dal ricorrente, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, esso proponeva il presente ricorso.
punto 8
A sostegno del ricorso, il ricorrente adduce vari mezzi che riguardano, da un lato, la regolarità della scelta effettuata dall'autorità che ha il potere di nomina e, dall'altro, la procedura seguita prima della nomina di cui è causa.
punto 9
Trattandosi di una decisione di promozione, va anzitutto sottolineato che, nel valutare l'interesse del servizio e i meriti da prendere in considerazione nell'ambito della decisione di cui all'art. 45 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un'ampia discrezionalità e che, in tale settore, la Corte deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto portare l'amministrazione al suo giudizio, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia servita del suo potere in modo manifestamente errato.
punto 10
Contro la scelta effettuata dal direttore generale del CCR, il ricorrente assume anzitutto che la decisione di nominare il Randies era già stata presa in precedenza.
punto 11
Va osservato in proposito che se il direttore dello stabilimento di Ispra si era fatto una sua idea prima di consultare il comitato di assunzione e prima di sentire il quinto candidato che non conosceva ancora, ciò non poteva inficiare la regolarità della decisione adottata dal direttore generale del CCR, autorità che ha il potere di nomina. Questi non era affatto vincolato dalle valutazioni del direttore dello stabilimento. Nulla nel fascicolo consente di affermare che esso non ha deciso con piena cognizione di causa e dopo scrutinio per merito comparativo dei vari candidati, come previsto dall'art. 45 dello Statuto.
punto 12
Il ricorrente assume inoltre che le sue qualità professionali, i suoi meriti e le sue qualifiche sono superiori a quelli del Randies, come dimostrerebbe peraltro il fatto che, successivamente, esso è stato chiamato a rimediare a taluni problemi ed insufficienze emersi nell'ambito del progetto di cui trattasi. Il Randles gli sarebbe stato preferito per motivi politici, a causa della sua cittadinanza.
punto 13
In proposito va ricordato che la Corte non può sostituire una sua valutazione dei meriti e delle qualifiche dei candidati a quella fatta dall'autorità che ha il potere di nomina. Nessun elemento del fascicolo consente di affermare che nel valutare i meriti e le qualifiche del ricorrente e quelli del candidato prescelto, il direttore generale del CCR abbia commesso un errore manifesto. Un assunto del genere non può, in particolare, basarsi su fatti successivi alla nomina di cui è causa.
punto 14
Secondo l'art. 27, Io comma, dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina deve assicurare l'assunzione su base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri. Tuttavia, a tale criterio devono anteporsi gli imperativi dell'interesse del servizio e della considerazione della competenza, del rendimento e dell'integrità dei dipendenti, menzionati anch'essi in detta disposizione. Solo nel caso di parità di meriti e qualifiche dei vari candidati, l'autorità che ha il potere di nomina può prendere in considerazione, quale uno dei possibili criteri di scelta, la cittadinanza di un candidato. Nella fattispecie, nulla consente tuttavia di affermare che il direttore generale del CCR ha travisato questi principi ed ha attribuito troppo peso al criterio della cittadinanza dei candidati.
punto 15
Da quanto sopra si desume che i mezzi opposti alla regolarità della scelta effettuata dal direttore generale del CCR non sono fondati.
punto 16
Il ricorrente sostiene inoltre che la procedura di promozione non ha rispettato lo schema all'uopo previsto dalla nota del direttore generale 23 ottobre 1979.
punto 17
Secondo la Commissione, una procedura del genere, non prevista dallo Statuto, non ha valore giuridico e la sua inosservanza non può quindi definirsi una violazione di forme sostanziali.
punto 18
In proposito va osservato che dal momento in cui l'autorità che ha il potere di nomina introduce volontariamente con provvedimento interno, una procedura consultiva vincolante, non prevista dallo Statuto, essa è tenuta all'osservanza di tale procedura e la procedura stessa non può essere considerata priva di qualsiasi valore giuridico. Comunque, se il direttore dello stabilimento di Ispra ha dichiarato nella sua lettera 12 luglio 1980 di non voler seguire detta procedura, il direttore generale ha, a sua volta, espressamente insistito sulla necessità di osservarla ed ha adottato la sua decisione a seguito del parere del comitato d'assunzione.
punto 19
Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura nel caso di specie, il ricorrente assume che il comitato d'assunzione non è stato costituito, per analogia con l'art. 3 dell'allegato III dello Statuto, da membri tutti di grado almeno pari a quello del posto da coprire e che il comitato non ha sottoposto i candidati a colloquio. Il ricorrente sostiene inoltre che la relazione del comitato d'assunzione non è stata firmata dal suo quarto membro, il sig. Ardente, e che, contrariamente alla nota del direttore generale del CCR 23 ottobre 1979, tale comitato non era stato regolarmente costituito.
punto 20
In proposito va osservato che l'art. 3 dell'allegato III dello Statuto, relativo alle commissioni giudicatrici dei concorsi, non si applica al comitato d'assunzione, non previsto dallo Statuto, le cui funzioni puramente consultive non possono essere paragonate a quelle di una commissione giudicatrice di concorso. In quanto le disposizioni che istituiscono tale comitato d'assunzione non prevedono requisiti particolari per la composizione dello stesso, il fatto che i suoi membri non siano di grado almeno pari a quello del posto considerato non può costituire un vizio di procedura.
punto 21
Poiché il colloquio coi candidati non è obbligatorio secondo quanto disposto dalla nota 23 ottobre 1979, spetta al comitato d'assunzione valutarne l'opportunità e neppure la mancanza di colloquio costituisce quindi un vizio di procedura.
punto 22
È vero che un membro del comitato d'assunzione non ha apposto la firma in calce alla relazione del comitato. Per quanto deplorevole possa essere un'irregolarità del genere, essa non costituisce però, in se stessa, un vizio sostanziale di forma, in quanto si è accertato che quel membro ha effettivamente partecipato ai lavori del comitato.
punto 23
Resta pertanto da esaminare la questione se la composizione del comitato di assunzione fosse conforme alla nota del direttore generale del CCR 23 ottobre 1979, la quale prevede che detto comitato deve essere costituito, oltre che dai rappresentanti dell'ufficio interessato dall'avviso e dell'amministrazione, da «un membro indipendente (rispetto al sei-vizio d'assegnazione)» e da «un membro nominato dal locale Comitato del personale».
punto 24
Nella fattispecie, risulta sia dalla relazione del comitato d'assunzione, sia da una dichiarazione dei sigg. Ooms ed Ardente, esibita alla Corte dopo l'udienza dalla Commissione, che questi due membri del comitato vi figuravano come rappresentanti del personale. Non è stato, tuttavia, contestato che l'Ardente aveva anche i titoli richiesti per essere membro indipendente del comitato e che pertanto era presente una persona che soddisfaceva le condizioni stabilite dalla nota 23 ottobre 1979.
punto 25
Tenuto conto della funzione puramente consultiva di detto comitato, il fatto che la sua composizione sia stata indicata in modo errato nella relazione presentata all'autorità investita del potere di nomina non costituisce, di per se stesso, un vizio sostanziale di forma e non è tale da invalidare l'impugnata decisione del direttore generale del CCR.
punto 26
L'ulteriore dichiarazione dell'Ardente secondo cui egli si era limitato, nella sua funzione di rappresentante del personale, a controllare che fossero osservate le norme statutarie da applicare, non è, anche se esatta, tale da inficiare la regolarità del parere emesso dal comitato d'assunzione. Infatti, la procedura istituita con la nota 23 ottobre 1979 non circoscrive né per il rappresentante del personale, né per alcun altro membro del comitato, il diritto di valutare liberamente tutti gli elementi da prendere in considerazione per illuminare la scelta dell'autorità che ha il potere di nomina. Omettendo volontariamente di pronunciarsi su taluni di questi elementi, l'Ardente ha quindi commesso un errore che non può essere considerato imputabile alla Commissione.
punto 27
Il ricorso va pertanto respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 28
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Tuttavia, a norma del § 3, 2° comma, dello stesso articolo, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.
punto 29
Dalle suesposte considerazioni in merito alla procedura del comitato d'assunzione risulta che essa è stata viziata da un certo numero di deplorevoli irregolarità ed ambiguità che, pur non costituendo un motivo sufficiente d'annullamento dell'impugnata decisione del direttore generale del CCR, erano tali da determinare seri dubbi sulla stessa e potevano ragionevolmente spingere il ricorrente a proporre il presente ricorso.
Le spese che la Commissione ha in tal modo causato al ricorrente per il presente procedimento devono quindi essere dichiarate superflue e la Commissione va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il ricorso è respinto.
2° La Commissione è condannata alle spese.
Firme
Everling
Bosco
Galmot
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 21 aprile 1983.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente della Terza Sezione
U. Everling