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Sez. U, Sentenza n. 19607 del 17/07/2008 (Rv. 604361 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione avverso provvedimento della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura pubblicato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e relativo a procedimento promosso anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 - Omessa formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 "bis" cod. proc. civ. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2008-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604361-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Con riferimento alle sentenze della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura depositate successivamente alla data (2 marzo 2006) di vigenza dell'art. 366 "bis" cod. proc. civ., ma emesse all'esito di azioni disciplinari promosse anteriormente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006, i motivi del ricorso per cassazione devono contenere la formulazione del quesito di diritto, atteso che la promozione del procedimento prima di quest'ultima data è ostativa all'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 32 "bis", dello stesso d.lgs., con la conseguente impugnabilità della sentenza nelle forme previste dal rito civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)