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Sez. U, Sentenza n. 16615 del 27/07/2007 (Rv. 598242 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso per cassazione avverso decisione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura indirizzato alle Sezioni unite penali sotto la vigenza della disciplina anteriore al d.lgs. n. 109 del 2006 - Improponibilità per errata indicazione del giudice competente da individuarsi nelle Sezioni unite civili - Esclusione - Fondamento - Disciplina applicabile - Rinvio generalizzato alla norme disciplinatrici del processo civile - Ricorso proposto successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - Conseguente necessità dell'osservanza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissibilità e la procedibilità dell'impugnazione secondo la nuova disciplina processuale - Omessa formulazione del quesito di diritto - Effetto - Inammissibilità del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598242-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

Il ricorso per cassazione proposto da un magistrato avverso una decisione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura sotto la vigenza della disciplina anteriore al d.lgs. n. 109 del 2006 ed indirizzato alle Sezioni unite penali anziché a quelle civili, non è da qualificare come improponibile, in quanto sia i giudici penali che quelli civili appartengono alla magistratura ordinaria ed esercitano la medesima "potestas iudicandi"; ad esso, tuttavia, individuandosi appunto nelle Sezioni unite civili il giudice competente a conoscere della relativa impugnazione, si applicano, in virtù di un rinvio generalizzato, le norme che disciplinano il processo civile, donde, oltre alla verifica della prospettazione di uno o più motivi riconducibili all'art. 360 cod. proc. civ., alla S.C., in detta composizione, è devoluto il controllo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso secondo il codice di rito civile, con l'ulteriore conseguenza che, se risulta proposto (come nella specie) avverso un provvedimento pubblicato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 (di riforma del processo civile di cassazione), esso deve contenere, a pena di inammissibilità, i quesiti di diritto imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 27 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 31, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 32 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)