Sez. 1, Sentenza n. 2797 del 13/02/1984 Ud. (dep. 23/03/1984) Rv. 163342 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE.*
Il travisamento del fatto può essere deducibile come motivo di ricorso in Cassazione soltanto quando - risolvendosi in un vizio logico o giuridico della "ratio decidendi" - determina Mancanza o contraddittorietà della motivazione attraverso la manifestamente erronea ammissione o esclusione di un fatto decisivo. Pertanto, non sussiste travisamento quando il giudice, valutando ed interpretando con corretta motivazione le risultanze processuali, ritenga come corrispondente alla verità obiettiva l'una piuttosto che l'altra delle ricostruzioni del fatto prospettategli, senza incorrere - nello spiegare le ragioni della scelta del relativo convincimento - in errori logici e giuridici. (V mass n 158905).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 1, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)