Sez. L, Sentenza n. 5078 del 07/05/1991 (Rv. 472047 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere | Cessazione "ex tunc" del rapporto con l'INPS per coesistenza di due forme di assicurazione per lo stesso rapporto - Disposto ex ultima parte del primo comma dell'art. 8 D.P.R. n. 818 del 1957 - Operatività - Esclusione - Fattispecie relativa ad operaio straordinario sussidiario delle FF.SS. assunto in ruolo.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - In genere
Il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo cui rimangono acquisiti, e debbono essere computati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, i contributi il cui indebito versamento sia accertato oltre cinque anni dopo la data di effettuazione del versamento medesimo) ha carattere eccezionale e non è applicabile quando il rapporto di assicurazione obbligatoria con l'INPS - la cui instaurazione e protrazione è presupposto necessario per l'applicabilità della norma stessa - sia venuto meno "ex tunc" a causa dell'impossibilità di coesistenza, per lo stesso rapporto di lavoro, di due forme di assicurazione obbligatoria. (Principio affermato in fattispecie relativa ad operaio straordinario sussidiario delle FF.SS. assunto in ruolo, ai sensi del d.l.l.t. 12 aprile 1946 n. 292, ed iscritto al Fondo Pensioni Statali, con decorrenza risalente all'inizio del periodo di attività lavorativa già assicurato all'INPS).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Decr. Legge Luogoten. 12/04/1946 num. 292, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)