Sez. L, Sentenza n. 13919 del 09/11/2001 (Rv. 550141 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Contributi indebitamente versati - Accreditamento ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957 - Condizioni - Esistenza dei presupposti per la costituzione di un valido rapporto assicurativo - Necessità - Contributi versati da lavoratori autonomi in data anteriore al gennaio 1996 (art. 2 legge n. 335 del 1995) - Accreditamento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
La disposizione contenuta nell'art. 8 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l'accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni) ha carattere eccezionale e presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l'Inps, onde la stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto (presupponente a sua volta la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma), quando anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all'indicato istituto; ne consegue che il suddetto accreditamento va escluso in relazione a contributi indebitamenti versati da lavoratori autonomi anteriormente al gennaio 1996, data dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 2, commi ventiseiesimo e seguenti, legge n. 335 del 1995 - l'introduzione della copertura assicurativa per i lavoratori autonomi in precedenza esclusi dalla protezione previdenziale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)