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Sez. 2, Sentenza n. 1387 del 12/09/1970 (Rv. 347151 - 01)

ESAZIONE DELLE IMPOSTE (RISCOSSIONE) - DELEGATI GOVERNATIVI - NOMINA - PRESUPPOSTI - FUNZIONI - POTERI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347151-01

ESAZIONE DELLE IMPOSTE (RISCOSSIONE) - DELEGATI GOVERNATIVI - NOMINA - PRESUPPOSTI - FUNZIONI - POTERI - LIMITI.*

Qualora la procedura di aggiudicazione delle esattorie, regolata dagli artt 1 e segg del RD 15 settembre 1923, n 2090 (regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette), non si concluda con la nomina dell'esattore, il prefetto puo nominare un esattore provvisorio (art 20) e, quando questa nomina non sia stata possibile, un delegato per la riscossione, in luogo dell'esattore, di tutti i cespiti che sarebbero affidati all'esattore stesso, oltre che per il servizio di cassa, quando il comune non abbia un apposito tesoriere (art 23). Il delegato governativo esattoriale e un rappresentante dell'amministrazione dello stato, il cui incarico e caratterizzato dalla temporaneita e dall'eccezionalita. Se i suoi compiti non differiscono da quelli dell'esattore, i rilevati caratteri dell'incarico circoscrivono l'ambito dei poteri del delegato, che non possono esorbitare dalla gestione strettamente collegata alla riscossione provvisoria dei Tributi e che non si estendono fino al potere di attribuire al personale dell'esattoria un inquadramento giuridico economico dettato a favore di altre categorie di esattoriali in una situazione e per motivi particolari.*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1923 num. 2090 art. 20, Legge 15/09/1923 num. 2090 art. 1, Legge 15/09/1923 num. 2090 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)