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Sez. U, Sentenza n. 896 del 14/12/1999 (Rv. 532147 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Riscossione delle imposte - Esattorie - Delegati governativi a norma dell'art. 106, primo comma, del d.P.R. n. 858 del 1963 - Nomina prefettizia (in caso di vacanza o decadenza dell'esattoria) - Costituzione di rapporto esattoriale - Configurabilità - Confluenza nello stesso dei reciproci diritti e doveri - Sussistenza - conseguenze - Obbligo di rendiconto - Giurisdizione della Corte dei Conti - Domanda di rimborso delle spese di gestione - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532147-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Con la nomina da parte del prefetto di un delegato governativo alla riscossione delle imposte a norma dell'art. 106, primo comma, del d.P.R. n. 858 del 1963, in caso di vacanza o decadenza della titolarità dell'esattoria, si costituisce un rapporto esattoriale, destinato alla gestione e maneggio del pubblico denaro, che presenta delle particolari connotazioni di ordine quantitativo e non qualitativo rispetto a quello instaurato con l'esattore, e come quest'ultimo trova fondamento non già in un contratto di natura privatistica - e in particolare in un mandato - ma in un atto amministrativo. In tale rapporto, che ha carattere unitario, confluiscono i reciproci diritti e doveri delle parti e lo stesso comporta il rendiconto e la conseguente giurisdizione contabile della Corte dei Conti, la quale, riguardando comunque la regolarità della gestione, non viene meno nel caso in cui il delegato governativo faccia valere un saldo del conto a lui favorevole e, sia pure in relazione a una particolare brevità del rapporto, richieda il rimborso delle spese di gestione (peraltro disciplinate dall'art. 107, secondo comma ultima parte, del d.P.R. n. 858/1963, che le pone a carico del delegato). (Nella specie l'attore aveva formulato la domanda di rimborso delle spese di gestione sulla base di un dedotto rapporto di mandato e del rilievo della inesistenza in concreto di un maneggio di denaro, per la brevità del rapporto venuto meno a seguito della sospensiva del provvedimento di revoca dell'esattore titolare: la S.C., sulla base del riportato principio, ha confermato la impugnata sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti).

Riferimenti normativi: DPR 15/05/1963 num. 858 art. 106, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 107, Preleggi art. 103 com. 2, Testo Unico 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)