Sez. 1, Sentenza n. 1144 del 26/03/1975 (Rv. 374574 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE - PER L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL DEBITO - OBBLIGO RELATIVO DEL CREDITORE - NATURA - TARDIVO ADEMPIMENTO DI ESSO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - GIUDIZIALE - IN GENERE - CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE - PER L'AVVENUTO PAGAMENTO DEL DEBITO - OBBLIGO RELATIVO DEL CREDITORE - NATURA - TARDIVO ADEMPIMENTO DI ESSO - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE.*
Eseguito il pagamento di un debito a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale, ha natura contrattuale l'obbligazione, del creditore soddisfatto, di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca e di presentare la relativa istanza. Pertanto, la responsabilita da tardivo adempimento di questa obbligazione e indipendente dall'accertamento della colpa, incombendo all'obbligato che neghi tale responsabilita l'Onere di provare che la causa del ritardo non e a lui imputabile.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)