diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994 (Rv. 487527 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE | Garanzia ipotecaria - Perdita - Bene ipotecato - Appartenenza ad un terzo - Accertamento - Creditore - Consenso alla cancellazione della ipoteca - Rifiuto - Illegittimità.
Stato
decisa il 1994-07-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487527-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE

Quando la garanzia ipotecaria sia divenuta priva di oggetto e di causa, perché costituita su un bene non appartenente al debitore, ma di proprietà esclusiva di un terzo (nella specie, era intervenuta sentenza dichiarativa della simulazione dell'acquisto della quota dell'immobile intestata al debitore), è illegittimo ed ingiustificato nei confronti del terzo il comportamento del creditore che rifiuti di collaborare, prestando il proprio consenso alla cancellazione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 2882 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)