Sez. 2, Sentenza n. 8903 del 23/08/1993 (Rv. 483538 - 01)
Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Revisione del prezzo | Disciplina ex art. 1664 cod. civ. - Derogabilità - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Irrilevanza.
Appalto (contratto di) - Corrispettivo - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Revisione del prezzo
In tema di appalto, stante la derogabilità della normativa della revisione del prezzo di cui all'art. 1664 cod. civ., è consentito alle parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale di ampliare gli ordinari margini di rischio dell'appaltatore ponendo interamente a carico di quest'ultimo, con la pattuizione dell'invariabilità del corrispettivo, l'alea correlata alla sopravvenienza di una maggiorazione dei costi, anche con riferimento a situazioni sopravvenute, astrattamente riconducibili nell'ambito di operatività dell'art. 1467 cod. civ. e comportanti, quindi, l'eccessiva onerosità dell'esecuzione dell'opera per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1468, Cod. Civ. art. 1469, Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)