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Sez. 2, Sentenza n. 9400 del 18/02/2015 Cc. (dep. 04/03/2015) Rv. 263303 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Invalidità dell'atto con cui si realizza il passaggio da una fase processuale all'altra - Decorrenza dei termini di fase - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263303-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei termini relativi alla fase precedente. (Fattispecie relativa all'eccezione di nullità della notifica al difensore dell'avviso di udienza preliminare e degli atti successivi, tra i quali l'ordinanza che aveva disposto il rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)