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Sez. 1, Sentenza n. 4301 del 14/07/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 211413 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Regressione alla fase delle indagini preliminari per dichiarata nullità del decreto di rinvio a giudizio - Prolungamento della fase, già conclusa, delle indagini preliminari - Esclusione - Decorrenza di nuovo termine - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211413-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

In tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora sia annullato dal giudice dibattimentale il decreto che dispone il giudizio, con regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, i termini di detta fase cominciano nuovamente a decorrere dalla declaratoria di nullità. Ne consegue che, ove in precedenza il rinvio a giudizio sia stato disposto prima della scadenza del termine di fase e non sia stato superato il termine proprio della fase successiva, non deve essere disposta la cessazione della misura cautelare ancora in atto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)