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Sez. 3, Sentenza n. 4662 del 27/04/1991 (Rv. 471888 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere. | Contratto di clientela - Nozione - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Luogo di conclusione del contratto.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471888-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Prestazione d'opera intellettuale - In genere.

Il contratto di clientela - caratterizzato dal mandato professionale affinché l'avvocato, libero professionista esegua, senza vincolo impiegatizio, la prestazione autonoma della sua professione in ordine a tutte le eventuali controversie insorte in un dato arco temporale - non richiede la forma scritta, per cui deve ritenersi concluso nel luogo in cui cliente e professionista hanno raggiunto, anche verbalmente, l'accordo, e non nel luogo in cui l'uno rilasci all'altro una scrittura a documentazione del già raggiunto accordo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)