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Sez. 3, Sentenza n. 12289 del 05/07/2004 (Rv. 574146 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Fasi relative - Qualificazione del contratto - Fase della individuazione della comune volontà dei contraenti - Giudizio di fatto devoluto al giudice di merito salvo che per vizi di motivazione e violazione delle regole di ermeneutica - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574146-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

La qualificazione del contratto è una operazione ermeneutica volta ad identificare il modello legale astratto di contratto all'interno del quale sussumere il contratto in concreto stipulato, al fine di assoggettare quest'ultimo alla disciplina dettata dal primo; tale operazione strutturalmente si articola in tre fasi, la prima delle quali consiste nella ricerca della comune volontà dei contraenti, la seconda nella individuazione della fattispecie legale e l'ultima consiste nel giudizio di rilevanza giuridica qualificante gli elementi di fatto in concreto accertati; le ultime due fasi si traducono nell'applicazione di norme di diritto e sono come tali sindacabili in sede di legittimità, mentre la prima fase si traduce in un accertamento in fatto, come tale riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo sotto il profilo del difetto di motivazione o della violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso sia che il rapporto intercorso tra i ricorrenti e un avvocato fosse configurabile come contratto di clientela e non come mandato professionale, sia che quest'ultimo avesse ad oggetto la presentazione di ricorsi tributari per ognuna delle contestazioni scaturite da un processo verbale della guardia di finanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)