Sez. 3, Sentenza n. 13374 del 27/07/2012 (Rv. 623706 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Principio di diritto favorevole al ricorrente, ma non invocato - Motivo di ricorso incompatibile con esso - Applicabilità d'ufficio del principio da parte della Corte di cassazione - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Nel giudizio di legittimità è inibito alla Corte applicare un principio di diritto di matrice giurisprudenziale favorevole al ricorrente, quando il ricorso non solo non lo abbia invocato, ma anzi si fondi implicitamente sull'assunto della sua inesistenza. (Nella specie, messo in esecuzione il titolo esecutivo da parte del creditore di un condominio nei confronti di alcuni condòmini, questi avevano proposto opposizione all'esecuzione, allegando la pronuncia del titolo giudiziale nei confronti di un "falsus procurator" del condominio: la Corte, al cospetto di tale allegazione, ha reputato "irrilevanti", e comunque non applicabili d'ufficio, i diversi princìpi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9148 del 2008, secondo cui il condòmino può rispondere solo "pro quota" per le obbligazioni condominiali).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)