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Sez. L, Sentenza n. 28270 del 26/11/2008 (Rv. 605775 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Mancata tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Decisione del giudice d'appello in adesione all'orientamento giurisprudenziale esistente all'epoca della pronuncia - Ricorso per cassazione - Omessa impugnazione, neppure in via incidentale o condizionata, del principio affermato dal giudice di merito - Conseguenza - Giudicato interno - Successivo mutamento dell'orientamento della Corte - Applicabilità - Preclusione - Applicazione degli orientamenti della giurisprudenza anteriore - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605775-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Qualora il giudice d'appello, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale esistente all'epoca della pronuncia, abbia escluso, nel rito del lavoro, che la mancata notificazione del ricorso e dell'unito decreto di fissazione dell'udienza entro il termine stabilito determini una decadenza, e la relativa decisione non sia stata impugnata con ricorso per cassazione, neppure in via incidentale e condizionata, deve ritenersi formato, sul punto, un giudicato interno che non ammette la possibilità di riesame della questione e preclude l'applicazione del nuovo orientamento affermato dalla stessa Corte, secondo il quale l'appello è comunque improcedibile. Ne consegue che, ove il ricorrente contesti, con i motivi di ricorso, solo l'esatta applicazione del principio adottato dal giudice di merito, la questione deve essere decisa, anche nel giudizio di cassazione, secondo gli orientamenti della pregressa giurisprudenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza impugnata, rilevando che, secondo la prevalente anteriore giurisprudenza della Corte, dovesse distinguersi, in caso di inottemperanza del termine per la notifica del ricorso, tra l'ipotesi di successiva mancata costituzione in giudizio della controparte - che dava luogo ad improcedibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio - e quella in cui, invece, tale costituzione si era verificata, determinando l'estinzione di diritto del giudizio ma solo su tempestiva eccezione della parte interessata, che, nel caso concreto, non era stata sollevata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)