Sez. 4, Sentenza n. 19312 del 20/03/2003 Cc. (dep. 24/04/2003) Rv. 224518 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Interesse all'impugnazione - Nozione - Opposizione e richiesta di patteggiamento - Potere del giudice di dichiarare esecutivo il decreto - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Nel procedimento per decreto penale, l'interesse all'impugnazione si atteggia come interesse all'instaurazione di un giudizio e non necessariamente all'emissione di un provvedimento più favorevole, non operando il divieto di "reformatio in peius", sicché una volta proposta opposizione e contestuale richiesta di patteggiamento con determinazione della pena nella stessa misura di cui al decreto ma senza la sospensione della pena, il giudice deve fissare il giudizio ai sensi dell'art. 464, comma 1 cod. proc. pen. e non può dichiarare direttamente esecutivo il decreto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 464 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)