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Sez. 1, Sentenza n. 9515 del 09/01/2001 Cc. (dep. 07/03/2001) Rv. 218332 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sospensione condizionale di pena pecuniaria - Concessione non richiesta dall'imputato - Interesse di quest'ultimo ad impugnare - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218332-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE

Il condannato a pena pecuniaria che sia stata condizionalmente sospesa senza sua esplicita richiesta, è legittimato, sotto il profilo dell'interesse, ad impugnare tale statuizione onde ottenere la revoca del beneficio, potendogli da questo derivare, invece di un vantaggio, la lesione di un interesse giuridico, atteso che l'iscrizione di condanna a pena pecuniaria condizionalmente sospesa non può, ai sensi dell'art. 687 c.p.p., essere eliminata dal casellario giudiziale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 687, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 687, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)