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Sez. 2, Sentenza n. 947 del 11/02/1980 (Rv. 404383 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CONDANNA IN PRIMO GRADO AL PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE PERIODICA - VALORE DELLA CAUSA IN APPELLO - DETERMINAZIONE - CRITERI - OFFERTA DI PARTE DELLA SOMMA DOVUTA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404383-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - CONDANNA IN PRIMO GRADO AL PAGAMENTO DI UNA PRESTAZIONE PERIODICA - VALORE DELLA CAUSA IN APPELLO - DETERMINAZIONE - CRITERI - OFFERTA DI PARTE DELLA SOMMA DOVUTA - IRRILEVANZA.*

Ai fini della liquidazione del compenso dovuto al difensore, il valore della causa d'appello, promossa da chi sia stato condannato al pagamento di una prestazione periodica (nella specie assegno mensile a favore del coniuge separato), si determina, a norma dell'art 13 cod proc civ in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, dovendosi ritenere contestato il titolo, ancorche l'appellante abbia offerto in parte la somma dovuta.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 13, DM 25/05/1973 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)