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Sez. 2, Sentenza n. 5777 del 25/10/1988 (Rv. 460302 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE - RICHIESTA DI FISSAZIONE DELLO ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SUCCESSIVA SEPARAZIONE CONSENSUALE - SCAGLIONE TARIFFARIO APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460302-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE - RICHIESTA DI FISSAZIONE DELLO ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SUCCESSIVA SEPARAZIONE CONSENSUALE - SCAGLIONE TARIFFARIO APPLICABILE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

Qualora, dopo la presentazione di un ricorso per separazione giudiziale, contenente la richiesta di fissazione dell'assegno di mantenimento, sia intervenuta, separazione consensuale dei coniugi, al fine di individuare lo scaglione tariffario al quale ancorare la liquidazione dell'onorario dovuto all'avvocato del ricorrente, occorre fare riferimento all'art. 13 primo comma cod. proc. civ., poiché il contrasto rappresentato sull'an debeatur (e cioè sull'esistenza dell'Obbligo del soggetto convenuto in giudizio di effettuare la prestazione alimentare) cui si riferisce la detta norma, è quello desumibile dalle circostanze indicate nella domanda e non già quello eventualmente emergente dalla posizione difensiva successivamente assunta dal convenuto. (V 947/80, mass n 404383; (V 3826/77, mass n 387497).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 13, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 57 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 58 CORTE COST., DM 29/12/1976 art. 5, DM 29/12/1976 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)