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Sez. 1, Sentenza n. 10948 del 17/10/1991 (Rv. 474240 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Deposito | Ritardo nel deposito presso la Cassa depositi e prestiti - Debenza degli interessi legali e del risarcimento del maggior danno riconosciuti all'espropriato con sentenza passata in giudicato - Messa in mora del debitore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474240-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Deposito

Ai fini della debenza degli interessi legali e del risarcimento del maggior danno subito dall'espropriato, per il ritardo nel deposito da parte dell'espropriante presso la Cassa depositi e prestiti di somme di denaro relative all'indennizzo espropriativo, in esecuzione di una condanna in tal senso, passata in giudicato, non è necessaria la messa in mora del debitore, attesa la sussistenza di una condotta colpevole dell'espropriante per inattuazione dell'ordine del giudice ("dies interpellat pro homine") ai sensi dell'art. 1219 cod.civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)