Sez. 1, Sentenza n. 2008 del 12/03/1990 (Rv. 465844 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ACCOGLIMENTO - RISARCIMENTO PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA MAGGIOR SOMMA - PRESCRIZIONE - TERMINE INIZIALE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ACCOGLIMENTO - RISARCIMENTO PER RITARDATO PAGAMENTO DELLA MAGGIOR SOMMA - PRESCRIZIONE - TERMINE INIZIALE.*
In tema di responsabilità risarcitoria dello espropriante, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., per il ritardato pagamento della maggior somma che venga determinata a titolo d'indennità in esito al giudizio d'opposizione (responsabilità che non viene meno per il fatto che l'inadeguatezza della stima in Sede amministrativa sia ascrivibile ad errore degli organi all'uopo deputati), l'opposizione dell'espropriato, implicando Costituzione in mora del debitore, segna il momento iniziale dell'illecito contemplato dalla citata norma, il quale poi permane fino a che l'obbligato non provveda, spontaneamente od in esecuzione della sentenza resa sull'opposizione medesima, a depositare il residuo dovuto presso la cassa depositi e prestiti. Ne consegue che il credito risarcitorio per detto ritardo nel pagamento, ove fatto valere dall'espropriato non nell'ambito del giudizio d'opposizione, ma in successiva e separata Sede, può essere riconosciuto solo limitatamente al danno da mora verificatosi nel quinquennio precedente la domanda, restando estinte per prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., le eventuali ragioni di danno discendenti da mora anteriore. (V 3027/87, mass n 452124; (V 252/83, mass n 425073).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)