Sez. 2, Sentenza n. 3761 del 07/07/1983 Ud. (dep. 28/04/1984) Rv. 163852 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI RAVVISABILITÀ - RICETTAZIONE DI MODULO DI PATENTE CON LA FINALITÀ DI FALSIFICARLO - ATTENUANTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI RAVVISABILITÀ - RICETTAZIONE DI MODULO DI PATENTE CON LA FINALITÀ DI FALSIFICARLO - ATTENUANTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
L'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma secondo, cod. pen. va esclusa ove ricorrano circostanze oggettive e soggettive che impediscano di ritenere che il fatto possa essere considerato di speciale tenuità. Pertanto essa non è ravvisabile qualora l'imputato abbia ricettato un modulo di patente con la finalità di falsificarlo. (V mass n 900119; (Conf mass n 154808; (Conf mass n 155758; (contra mass n 152947).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)