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Sez. 2, Sentenza n. 10961 del 28/09/1984 Ud. (dep. 11/12/1984) Rv. 167004 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - SOLO VALORE ECONOMICO DELLA COSA RICETTATA - ATTENUANTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167004-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DELLA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - SOLO VALORE ECONOMICO DELLA COSA RICETTATA - ATTENUANTE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*

Ad escludere o integrare l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, secondo comma cod. pen., non è sufficiente il solo valore economico della cosa ricettata, ma è necessario accertare se il "fatto" e cioè il tipo di Azione, complessivamente considerato, sia o meno di particolare tenuità, in relazione alle circostanze soggettive ed oggettive in cui il delitto di ricettazione è stato commesso. (V mass n 163852; (V mass n 164763).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)