diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1977 del 26/03/1984 (Rv. 434051 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - PRESUNZIONE DI RITUALITÀ - IRREGOLARITÀ - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434051-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - PRESUNZIONE DI RITUALITÀ - IRREGOLARITÀ - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

I documenti di causa, che il giudice abbia preso in esame, si presumono ritualmente prodotti, sicché, in Mancanza di tempestiva opposizione in Sede di merito, stante l'Obbligo della parte di esaminare il fascicolo dell'avversario, non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione l'irritualità della loro produzione. (Conf 2243/81, mass n 412974; (Conf 4261/80, mass n 408132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)