diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4261 del 03/07/1980 (Rv. 408132 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUNZIONE DI RITUALE PRODUZIONE - SUSSISTENZA - IRRITUALITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408132-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - PRESUNZIONE DI RITUALE PRODUZIONE - SUSSISTENZA - IRRITUALITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

I documenti di causa esaminati dal giudice si presumono ritualmente prodotti, sicche in Mancanza di tempestiva opposizione in Sede di merito, l'irritualita della loro produzione non puo essere dedotta per la prima volta col ricorso per Cassazione. (Conf 4405/78, mass n 394071; (Conf 5401/77, mass n 389062).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)