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Sez. 1, Sentenza n. 1662 del 12/05/1976 (Rv. 380439 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - IMPIEGATI DELLO STATO - ASSICURAZIONE - GESTIONE PER CONTO DELLO STATO - SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - AMMINISTRAZIONE STATALE - POSIZIONE DI ASSICURANTE ED ASSICURATORE - RIVALSA VERSO IL TERZO RESPONSABILE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380439-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - IN GENERE - IMPIEGATI DELLO STATO - ASSICURAZIONE - GESTIONE PER CONTO DELLO STATO - SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - AMMINISTRAZIONE STATALE - POSIZIONE DI ASSICURANTE ED ASSICURATORE - RIVALSA VERSO IL TERZO RESPONSABILE - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE.*

Mentre negli ordinari rapporti di Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, i rapporti medesimi sono caratterizzati da tre soggetti (datore di lavoro, assicurante; Inail, assicuratore; lavoratore, assicurato), invece, nei rapporti attuati col sistema della gestione 'per conto dello statò, i soggetti si riducono a due, in quanto la singola amministrazione statale, datrice di lavoro, cumula in se la duplice posizione di assicurante e di assicuratore rispetto allo altro soggetto che e il lavoratore assicurato. A detti rapporti a struttura (non a funzione) atipica, sono applicabili tutte le norme relative ai rapporti assicurativi tipici, e pertanto l'amministrazione statale e non l'Inail che gestisce l'Assicurazione per conto dello stato ha il diritto di agire in regresso contro il terzo responsabile del sinistro, a norma dell'art 1916 cod civ. (Conf 470/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DM 19/01/1939, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)