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Sez. L, Sentenza n. 12582 del 12/12/1997 (Rv. 510882 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Dipendenti di amministrazioni pubbliche - Assicurazione - Gestione per conto dello Stato - Dipendenti dell'Amministrazione postale - Infortunio sul lavoro intervenuto prima della trasformazione di detta Amministrazione in ente pubblico economico - Azione per ottenere la rendita da invalidità - Legittimazione passiva dell'INAIL - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510882-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Gli ordinari rapporti di assicurazione contro gli infortuni sono caratterizzati dalla presenza di tre soggetti (datore di lavoro - assicurante, INAIL - assicuratore, lavoratore - assicurato), mentre nei rapporti attuati col sistema della gestione per conto dello Stato i soggetti si riducono a due, in quanto la singola Amministrazione statale cumula in sè la duplice posizione di assicurante e assicuratore rispetto al lavoratore assicurato. Pertanto, nell'ipotesi di infortunio accorso ad un dipendente dell'Amministrazione postale verificatosi prima della trasformazione di detta Amministrazione in ente pubblico economico disposta con D.L. n. 487 del 1993 (convertito con modifiche in legge n. 71 del 1991), sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'INAIL nella controversia promossa dal lavoratore per ottenere la corresponsione della rendita per invalidità parziale permanente, posto che, ai sensi dell'art. 127 d.P.R. 1124 del 1965, i dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e telecomunicazioni non sono assicurati presso l'INAIL e che la relativa assicurazione è gestita, ai sensi del R.D.L. n. 1757 del 1935 e del R.D. n. 1275 del 1938, dalla stessa Amministrazione datrice di lavoro.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 23/09/1935 num. 1757, Regio Decr. 16/06/1938 num. 1275, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)