Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 13/06/1975 (Rv. 376250 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI MERITO - COMPETENZA DEL RELATIVO GIUDICE ISTRUTTORE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - PENDENZA DEL GIUDIZIO DI MERITO - COMPETENZA DEL RELATIVO GIUDICE ISTRUTTORE.*
Ove il provvedimento di urgenza, previsto dall'art 700 cod proc civ, venga chiesto in pendenza di causa di merito, comprendente l'accertamento del diritto alla cui tutela in via provvisoria tende il provvedimento medesimo, la Competenza a decidere spetta, ai sensi dell'art 701 cod proc civ, al giudice istruttore della causa di merito. (nella specie, nel corso della causa di risoluzione del contratto di appalto per la costruzione di un edificio, promossa dall'appaltatore, il committente aveva chiesto al pretore, a norma dell'art 700 cod proc civ, l'ordine di sgombero del cantiere, al fine di consentirgli di portare a termine i lavori con altra impresa di costruzioni. La SC, in accoglimento dell'istanza di regolamento, ha dichiarato la Competenza del giudice istruttore, controvertendosi, nella causa di merito, anche della legittimita o meno dell'occupazione del cantiere da parte dell'appaltatore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)