Sez. 1, Sentenza n. 6387 del 28/10/1983 (Rv. 431120 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE NEL CASO DI CAUSA PENDENTE PER IL MERITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - COMPETENZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE NEL CASO DI CAUSA PENDENTE PER IL MERITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
L'art. 701 cod. proc. civ., nell'attribuire la Competenza ad emettere i provvedimenti d'urgenza al giudice istruttore della causa pendente per il merito, si riferisce al giudizio per l'accertamento di quello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale è necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. Pertanto, tale Competenza non sussiste qualora al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., per la reintegrazione del ricorrente nella posizione di partecipante all'impresa familiare penda innanzi ad altro giudice giudizio di merito proposto da altro soggetto diretto all'accertamento della cessazione della sua appartenenza alla stessa impresa familiare, con attribuzione della quota di utili ed incrementi patrimoniali spettantegli, attesa la diversità dei diritti soggettivi fatti valere, mentre è irrilevante, al predetto fine la circostanza che, successivamente alla domanda di provvedimento d'urgenza, sia stata riconvenzionalmente richiesta nel giudizio di merito dallo stesso ricorrente la pronunzia di nullità del patto di impresa. (V 2386/75, mass n 376250, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)