diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22528 del 16/10/2020 (Rv. 659032 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale umanitaria - Situazione del paese "a quo" e rischio personale - Accertamento giudiziale - Criteri.
Stato
decisa il 2020-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659032-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/07/1999 num. 286 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 25 art. 14, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)