Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17072 del 28/06/2018 (Rv. 649648 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale umanitaria - Presupposti - Integrazione dello straniero in Italia e contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza - Insufficienza - Fondamento.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d'interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull'immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)