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Sez. L - , Sentenza n. 15233 del 20/06/2017 (Rv. 644782 - 02)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Personale addetto alle fonti radiogene - art. 42 del t.u. n. 1124 del 1965 - Interpretazione - Riferimento al numero delle macchine e non alle modalità di funzionamento delle stesse - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644782-02

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In tema di premio assicurativo dovuto dai datori di lavoro all'INAIL, per il calcolo del premio speciale concernente il personale addetto a fonti radiogene occorre far riferimento esclusivo, ex art. 42 del t.u. n. 1124 del 1965, al numero delle macchine presenti e non alle peculiari modalità di funzionamento dei meccanismi che tali macchine compongono, in quanto oggetto della tutela assicurativa, disposta dalla l. n. 93 del 1958, non è la pericolosità dell'attività considerata, concretamente misurabile secondo un certo grado di probabilità statistica, bensì l'attività per sé stessa, connotata dall'impiego di apparecchi radiologici e di sostanze radioattive che richiedono l'esposizione alle radiazioni ionizzanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che la presenza di più tubi radiogeni correlati a più apparecchi comporta che, per ciascuno di essi, vada corrisposto un premio speciale unitario, dovendo considerarsi in termini di pluralità gli apparecchi installati, laddove si tratti di apparecchi monoblocco, costituiti ciascuno da un tubo radiogeno stabilmente incorporato nello stesso involucro che contiene il generatore di alta tensione, indipendentemente dall'esistenza di un organo di comando unico che consenta in presenza di più apparecchi di far funzionare soltanto un apparecchio per volta).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 42, Legge 20/02/1958 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)