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Sez. 3, Ordinanza n. 33727 del 04/12/2023 (Rv. 669509 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE | Contratto di comodato dissimulante contratto di locazione - Art. 1599, comma 1, c.c. - Applicabilità - Sussistenza - Prova della simulazione a mezzo testimoni e per presunzioni - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669509-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - OPPONIBILITA' AL TERZO ACQUIRENTE

In tema di locazione, ove venga stipulato un contratto di comodato, dissimulante un contratto di locazione, quest'ultimo è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599, comma 1, c.c. e al conduttore è consentito provare la simulazione, nei confronti sia della originaria parte locatrice che degli aventi causa, con prove testimoniali e per presunzioni, trattandosi di illiceità della locazione dissimulata per contrasto con norme imperative.

Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1599

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)