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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9672 del 26/05/2020 (Rv. 657846 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Locazione immobiliare - Invalidità del contratto dissimulato di maggiorazione del canone - Prova per testimoni - Ammissibilità - Principio di prova scritta ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c. - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657846-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

In tema di locazione immobiliare, la prova per testimoni è ammissibile se la domanda è diretta a far valere l'illiceità dell'accordo dissimulato che preveda un canone superiore rispetto a quello risultante dal contratto registrato (ex art. 1417 c.c.) e quando vi è un principio di prova per iscritto (ex art. 2724, comma 1, n. 1, c.c.) che conferisca alla testimonianza riscontro probatorio documentale presuntivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che non aveva ammesso la prova testimoniale, sebbene la conduttrice avesse dedotto, a fondamento della domanda di ripetizione di indebito, la nullità del contratto dissimulato volto ad ottenere un canone maggiorato e, inoltre, prodotto, quale prova documentale, un assegno bancario quietanzato, con imputazione specifica al pagamento del canone di locazione, recante un importo doppio rispetto a quello contenuto in una proposta contrattuale predisposta, su incarico del locatore, da un'agenzia immobiliare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1424 com. 1 lett. 1, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)