Sez. 3, Sentenza n. 2978 del 27/03/1987 (Rv. 452069 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria, non essendo conseguenziale alla domanda principale diretta all'accertamento ed all'adempimento di un debito di valuta rispetto al quale vige il principio nominalistico stabilito dall'art. 1277 cod. civ. per cui il danno da mora, anche se non provato, trova riparazione soltanto negli interessi legali, costituisce una voce specifica di maggior danno e, pertanto, non può essere chiesto per la prima volta in appello, ostandovi la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ., ove la relativa domanda, in presenza del fenomeno della svalutazione monetaria, non sia stata proposta in primo grado, in aggiunta alla domanda principale per danni. (Conf 1210/84, mass n 433358, Cass; (Conf 2888/82, mass n 420778, Cass).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)