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Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 10/05/1982 (Rv. 420778 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420778-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITÀ.*

Il risarcimento del danno da svalutazione monetaria non costituisce un naturale accessorio della domanda principale diretta al riconoscimento e all'adempimento di un debito di valuta, rispetto al quale vige il principio nominalistico (art. 1277 cod. civ.) per cui il danno da mora, anche se non provato dal creditore, trova riparazione soltanto negli interessi legali e, pertanto, non può essere richiesto in appello, ai sensi dell'art. 345, ove la relativa domanda, in presenza del fenomeno della svalutazione monetaria, non sia stata proposta in primo grado, in aggiunta a quella principale e come rivendicazione di un ulteriore e diverso credito, il cui riconoscimento soltanto può dare luogo alla supplementare richiesta prevista da tale norma, con riferimento al periodo successivo alla sentenza di primo grado. (V 1309/75, mass n 374825; (V 3776/79, mass n 400217; (V 2666/62, mass n 253974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)