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Sez. L, Sentenza n. 12998 del 14/07/2004 (Rv. 574539 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Requisiti sanitari per la concessione del beneficio - Sussistenza - Accertamento - Indicazione di un termine finale del beneficio da parte del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Onere probatorio a carico del predetto Ministero relativo al successivo venir meno dei requisiti sanitari - Inesistenza - Fondamento - Valorizzazione da parte del giudice di presunzioni di fatto circa la permanenza nel tempo di determinate situazioni psicofisiche e sanitarie - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574539-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione della indennità di accompagnamento non consente al giudice di merito di stabilire un termine finale per il beneficio, a meno che il Ministero competente non fornisca la prova di un successivo miglioramento delle condizioni sanitarie tale da non comportare più il godimento del beneficio, o lo stesso miglioramento non risulti comunque accertato in causa. Ciò non significa peraltro che, una volta accertata la esistenza, ad una determinata data, dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni richieste, ricada sull'amministrazione convenuta l'onere di provare il successivo venir meno degli stessi, ponendosi una tale affermazione in contrasto con il principio secondo il quale, anche in caso di revoca di una prestazione in atto, l'amministrazione non ha l'onere di provare, nel giudizio promosso dall'interessato, il mutamento delle condizioni di fatto rispetto a quelle in presenza delle quali il beneficio era stato concesso (salvo il caso di giudicato sulla preesistenza del diritto), in quanto oggetto della controversia non è la legittimità dell'atto di revoca, ma la esistenza del diritto stesso alla prestazione. È il giudice che, a seconda delle circostanze, può valorizzare presunzioni di fatto circa la permanenza nel tempo di determinate situazioni psicofisiche e sanitarie, in difetto di contrarie emergenze.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)