Sez. L, Sentenza n. 10816 del 09/07/2003 (Rv. 564926 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Giudizio promosso per contestare la revoca della pensione - Oggetto - Spettanza del diritto a pensione - Conseguenze - Raffronto fra il livello di invalidità esistente al tempo della concessione della pensione e quello esistente al momento della revoca - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nel giudizio promosso per contestare la revoca della pensione di invalidità disposta dall'INPS, poiché oggetto della controversia non è la legittimità dell'atto di revoca bensì l'esistenza stessa del diritto alla prestazione, la situazione esistente al tempo del riconoscimento resta irrilevante, ed irrilevante è il raffronto fra questa e la situazione esistente al tempo della revoca.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)