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Sez. 3, Sentenza n. 4170 del 18/06/1988 (Rv. 459245 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE - ESTREMI - DISPONIBILITÀ DA PARTE DI UN COMPONENTE DELLA FAMIGLIA CON DIRITTO DI RIFIUTARE AL CONDUTTORE DI DISPORRE DELLA ABITAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459245-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - DISPONIBILITÀ DI ALTRA ABITAZIONE - ESTREMI - DISPONIBILITÀ DA PARTE DI UN COMPONENTE DELLA FAMIGLIA CON DIRITTO DI RIFIUTARE AL CONDUTTORE DI DISPORRE DELLA ABITAZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 59 n. 6 della legge n. 392 del 1978 - che, per le locazioni abitative in corso alla data di entrata in vigore di tale legge, consente il recesso del locatore quando il conduttore può disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari - occorre (come nell'analoga situazione prevista dall'art. 3 n. 1 della legge n. 253 del 1950) la concreta disponibilità, da parte del conduttore, di altro alloggio idoneo in virtù di un diritto reale o personale implicante il godimento esclusivo di esso. Tale effettiva disponibilità non sussiste quando titolare di un siffatto diritto non sia il conduttore ma un diverso soggetto, il quale abbia il diritto di rifiutargli di disporre della propria abitazione. (V 4608/85, mass n 442064; (Conf 2614/86, mass n 445690).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 n. 1, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 n. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)