Sez. L, Sentenza n. 1909 del 15/03/1983 (Rv. 426762 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DI QUIESCENZA - BASE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - DI QUIESCENZA - BASE PENSIONABILE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DI TURNO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'art. 5, ultimo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ha adottato una apposita definizione del lavoro straordinario (e quindi del relativo compenso) basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale eseguita dalla contrattazione collettiva, da valere nell'ambito della legge, talché anche il rinvio che il successivo art. 17 opera all'art. 5, escludendo dal computo della retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario, implica l'adozione di quella definizione. Ne consegue che per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori della retribuzione, ai sensi dell'abrogato art. 20 lettera C) della legge 28 luglio 1961 n. 830, restando così escluso dalla Determinazione della base pensionabile. (Conf 2955/80, mass n 406696).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)