Sez. L, Sentenza n. 2166 del 03/04/1984 (Rv. 434212 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 789 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO PREDETERMINATO IN UNA PERCENTUALE FISSA - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE DELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 789 DEL 1971 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO PREDETERMINATO IN UNA PERCENTUALE FISSA - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE DELLA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
L'apposita definizione del lavoro straordinario (e quindi del relativo compenso) offerta dall'art. 5 della legge 29 ottobre 1971 n. 789 (norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) e basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale eseguita dalla contrattazione collettiva, vale naturalmente nell'ambito della legge ed è adottata anche dal successivo art. 17. Ne consegue che, per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore di detta legge, il compenso per lavoro straordinario, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori della retribuzione, ai sensi dell'abrogato art. 20 lett. C) della legge 28 luglio 1961 n. 830, restando così escluso dalla Determinazione della base pensionabile, mentre la circostanza che tale lavoro sia effettuato con costanza e continuità ed in connessione con turni obbligatori può spiegare Rilevanza, al fine dell'inclusione del compenso stesso in detta base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi aziendali che considerino tale lavoro straordinario compreso nel normale orario di lavoro in deroga ai contratti nazionali. (Conf 5040/83, mass n 429908; (Conf 4685/83, mass n 429577; (Conf 4316/83, mass n 429214; (Conf 3739/83, mass n 428653; (Conf 3140/83, mass n 428047; (Conf 1909/83, mass n 426762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)