Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 17/08/1973 (Rv. 365691 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - OMESSA RIPROPOSIZIONE DI UNA DOMANDA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - LIMITI.*
La mancata riproduzione di una domanda in Sede di precisazione delle conclusioni non da luogo ad una presunzione assoluta di rinuncia della domanda stessa; infatti, malgrado l'omissione, il giudice puo, in base a qualche elemento da lui espressamente individuato, convincersi che la parte ha inteso insistere nella domanda stessa. (Conf 254/72, mass n 356067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)