Sez. 3, Sentenza n. 254 del 02/02/1972 (Rv. 356067 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE D'UNA DOMANDA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - NECESSITA DI CONCRETI ELEMENTI DI GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - MANCATA RIPRODUZIONE D'UNA DOMANDA - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE - NECESSITA DI CONCRETI ELEMENTI DI GIUDIZIO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Se e vero che la mancata riproduzione di una domanda nelle conclusioni precisate ai sensi dell'art 189 cod proc civ, non da luogo ad una presunzione assoluta di rinunzia alla domanda stessa, occorre pur sempre, perche il giudice si convinca che, malgrado l'omissione, la parte abbia tuttavia inteso insistere nella domanda o eccezione non riprodotta, che esista qualche elemento sul quale tale convincimento si possa basare; siffatta interpretazione delle conclusioni si sottrae al Sindacato di legittimita se motivata adeguatamente, senza vizi logici o errori di diritto. (V 1607'71, mass n 352023; 2899'69, mass n 342729).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)