Sez. 1, Sentenza n. 4859 del 07/03/2006 (Rv. 587068 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Calcolo aritmetico - Dato numerico - Erroneità - Vizio del procedimento di calcolo - Vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie in materia di determinazione dell'indennità di espropriazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo (nella specie, la Suprema Corte ha ravvisato il vizio di motivazione nella determinazione del valore di un fondo, ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, ad una certa epoca, con adozione a base di calcolo del valore dello stesso bene in epoca successiva ed applicazione su di esso di un coefficiente di rivalutazione, anziché di riduzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)