Sez. 1, Sentenza n. 9689 del 11/09/1999 (Rv. 529856 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Calcolo aritmetico - Dato numerico - Erroneità - Vizio del procedimento di calcolo - Vizio di motivazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
L'errore causato da inesatta determinazione dei presupposti numerici di un'operazione è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell'errore materiale di calcolo (nella specie, la suprema corte ha ritenuto che l'erronea adozione, da parte del giudice di merito, della base di calcolo per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, sia pure riconducibile ad una svista, inficiava tutto il procedimento aritmetico secondo il criterio stabilito dall'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, e si risolveva in un vizio di motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)