Sez. L, Sentenza n. 13176 del 07/12/1991 (Rv. 474942 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione | Illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione
In tema di assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988), mentre le malattie diverse da quelle specificamente elencate nelle apposite tabelle, ovvero ricollegabili all'esercizio di lavorazioni diverse da quelle specificamente elencate nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo dietro prova della causa di lavoro da parte dell'interessato, per le malattie e lavorazioni, entrambe tabellari, opera a favore dell'assicurato una presunzione di eziologia professionale. A tale ultimo riguardo, le elencazioni contenute nelle indicate tabelle hanno carattere tassativo ma ciò, se vieta una applicazione analogica delle relative previsioni, non è di ostacolo a un'interpretazione estensiva della medesima, con la conseguenza che la suddetta presunzione è invocabile anche per lavorazioni non espressamente previste nelle tabelle, ma da ritenersi in esse implicitamente incluse, alla stregua dell'identità dei connotati essenziali, ferma restando l'inapplicabilità della presunzione stessa per quelle lavorazioni che presentino solo alcuni caratteri in comune, unitamente ad elementi non marginali di diversità, sì da rendere configurabile una mera somiglianza con fattispecie inclusa nella lista.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)