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Sez. L, Sentenza n. 3556 del 15/04/1994 (Rv. 486210 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione | Effetti - Presunzione di eziologia professionale - Interpretazione - Analogica - Divieto - Estensiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa alla lavorazione tabellata "prove dei motori a scoppio" ed all'attività di conducente di autobus di città con motore diesel.
Stato
decisa il 1994-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486210-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - Elencazione

In tema di assicurazione contro le malattie professionali, nella disciplina risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988), mentre le malattie diverse da quelle elencate nelle apposite tabelle, ovvero ricollegabili all'esercizio di lavorazioni diverse da quelle indicate nelle tabelle stesse, sono indennizzabili solo dietro prova della causa di lavoro da parte dell'interessato, per le malattie e lavorazioni, che siano entrambe tabellate, opera a favore dell'assicurato una presunzione di eziologia professionale. A tale ultimo riguardo, le elencazioni contenute nelle indicate tabelle hanno carattere tassativo ma ciò, se vieta un'applicazione analogica delle relative previsioni, non è di ostacolo ad un'interpretazione estensiva della medesima, con la conseguenza che la suddetta presunzione è invocabile anche per lavorazioni non espressamente previste nelle tabelle, ma da ritenersi in esse implicitamente incluse, alla stregua dell'identità dei loro connotati essenziali, ferma restando l'inapplicabilità della presunzione stessa per quelle lavorazioni che presentino solo caratteri di mera somiglianza o prossimità con quelle tabellate. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva escluso che potesse rientrare nella lavorazione tabellata "prove dei motori a scoppio" di cui all'allegato 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel testo sostituito dal d.P.R. n. 482 del 1975, l'attività di conducente di autobus di città con motore diesel).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)