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Sez. L, Sentenza n. 21092 del 04/08/2008 (Rv. 604342 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Ipotesi di assunzione a termine previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23, legge n. 56 del 1987 - Disciplina transitoria ex d.lgs. n. 368 del 2001 - Perdurante efficacia del vecchio sistema - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604342-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di identificare nuove ipotesi di legittima apposizione del termine, continua a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, che pure ne reca la formale abrogazione, in relazione alle clausole dei contratti collettivi di lavoro precedentemente stipulati sotto la vigenza della legge del 1987 ed ancora in corso di efficacia al momento dell'entrata in vigore del citato d.lgs. fino alla scadenza dei contratti collettivi, atteso che la disciplina transitoria, desumibile dall'art. 11 del d.lgs. n. 368, ha proprio la finalità di garantire una transizione morbida tra il vecchio ed il nuovo sistema. (Fattispecie relativa ad assunzione a termine di dipendente postale, ai sensi dell'art. 25 del CCNL del 2001).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)